DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1658/1951 - Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Zaccagnino Angelina fu Giuseppe, in comune di Lesina (Foggia)

Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Zaccagnino Angelina fu Giuseppe, in comune di Lesina (Foggia)

Numero 1658 Anno 1951 GU 04.02.1952 Codice 051U1658

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-18;1658

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria, in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della ditta Zaccagnino Angelina fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Lesina (provincia di Foggia), della superficie di Ha. 752.81.27, descritti.
negli allegati 1 e 2 al presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

I terreni specificamente indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi Ha. 488.63.97, sono espropriati e trasferiti in proprieta' all'Ente, per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.


Art. 3

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Comma 1

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente suddetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.


Art. 4

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Comma 1

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'"allegato 2 unito al presente decreto e costituenti parte del terzo residuo, di complessivi Ha. 264.17.30.


Art. 5

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Comma 1

L'elenco dei terreni menzionato nei precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, nonche' quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.