DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1660/1951 - Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Briscese Anselmo fu Mauro, in comune di Lavello (Potenza).

Trasferimento in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprieta' di Briscese Anselmo fu Mauro, in comune di Lavello (Potenza).

Numero 1660 Anno 1951 GU 04.02.1952 Codice 051U1660

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-12-18;1660

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione n. 3, compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti della ditta Briscese Anselmo fu Mauro, per i terreni ricadenti nel comune di Lavello (provincia di Potenza), della superficie di Ha. 214.39.63 descritti negli allegati 1 e 2 al presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

I terreni specificamente indicati nell'allegato 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 169.25.92, sono espropriati e trasferiti in proprieta' all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.


Art. 3

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Comma 1

E' ordinata l'immediata occupazione da parte dell'Ente suddetto, dei terreni designati nel precedente art. 2.


Art. 4

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Comma 1

Il Conservatore dei registri immobiliari, competente per territorio, e' autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilita', in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'allegato 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi Ha. 45.13.71.


Art. 5

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Comma 1

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente art. 2 con l'indicazione della relativa indennita' di espropriazione offerta, nonche' quello menzionato all'art. 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.