Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato", alle "Concessioni speciali per determinati trasporti di persone, di bagagli e cose sulle Ferrovie dello Stato" ed al "Regolamento per i trasporti militari delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato", sono apportate le varianti di cui all'allegato n. 1 al presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato" sono apportate le varianti di cui all'allegato n. 2 al presente decreto.
Art. 3
#Comma 1
Il Ministro per i trasporti provvedera', dove necessario e nei limiti previsti dall'art. 6, lettera d) del regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, a coordinare, uniformare e mettere in relazione con le disposizioni dell'allegato n. 2 di cui al precedente art. 2 le disposizioni contenute nelle restanti parti, delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato".
Art. 4
#Comma 1
Restano immutate e applicabili, anche in relazione alle modifiche introdotte col presente decreto, le disposizioni di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1949, n. 12.
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il 1 febbraio 1952.