Alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e' aggiunta la seguente voce n. 44: "Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non superiore a 50 mq. quando, nella particolarita' del caso, detto lavoro abbia carattere di discontinuita', accertato dall'ispettorato del lavoro".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1