All'art. 2 del decreto Presidenziale 27 dicembre 1948, n. 1693, e' aggiunto il seguente comma:
"I decreti relativi ai provvedimenti anzidetti potranno essere emanati anche in data successiva a quella fissata dal comma precedente, sempre che le decisioni definitive dei competenti organi di valutazione e la relativa partecipazione agli interessati, mediante dispaccio ministeriale, siano intervenute nel termine suddetto".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1