Lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato.
Dopo l'art. 85 vengono aggiunti i seguenti articoli:
Scuola di specializzazione in medicina del lavoro.
Art. 86. - Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in clinica delle malattie del lavoro, con sede presso la clinica medica generale, e con un numero massimo di dodici iscritti fra i tre corsi.
Il direttore della clinica medica e' direttore della scuola di specializzazione.
Art. 87. - La durata dei suoi corsi e' di anni tre.
Art. 88. - Le materie di insegnamento e la loro ripartizione nei singoli anni sono le seguenti:
Anno 1°:
1) fisiologia del lavoro (annuale);
2) fisiopsicotecnica del lavoro (annuale);
3) patologia e clinica delle malattie del lavoro (triennale);
4) igiene del lavoro (annuale);
5) semeiologia e ricerche di laboratorio delle malattie del lavoro (annuale).
Anno 2°:
1) patologia e clinica delle malattie del lavoro (triennale);
2) semeiologia e ricerche di laboratorio delle malattie del lavoro (biennale);
3) radiodiagnostica delle malattie del lavoro (biennela);
4) infortunistica medico-legale e legislazione del lavoro (annuale);
5) infortunistica chirurgica (biennale).
Anno 3°:
1) patologia e clinica delle malattie del lavoro;
2) radiodiagnostica delle malattie del lavoro;
3) infortunistica chirurgica.
Scuola di specializzazione in urologia.
Art. 89. - Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in urologia con sede presso la clinica; chirurgica e con un numero massimo di dodici inscritti nei tre corsi.
Art. 90. - La durata dei suoi corsi e' stabilita in anni tre.
Art. 91. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
Anno 1°:
1) anatomia del sistema urinario;
2) fisiologia del sistema urinario;
3) patologia chirurgica e semeiologia del sistema urinario (biennale);
4) anatomia patologica del sistema urinario (biennale).
Anno 2°:
1) anatomia patologica del sistema urinario;
2) patologia chirurgica e semeiologia del sistema urinario;
3) tecnica diagnostica, uroscopia e di laboratorio;
4) clinica chirurgica urologica e tecnica operativa.
Anno 3°:
1) clinica chirurgica urologica e tecnica operativa;
2) tecnica diagnostica uroscopica e di laboratorio;
3) radiologia delle vie urinarie.
Scuola di specializzazione in dermosifilopatica.
Art. 92. - Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in dermosifilopatica con sede presso la clinica dermosifilopatica e con un numero massimo di otto inseriti nei due corsi.
Art. 93. - La durata dei corsi e' stabilita in due anni.
Art. 94. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
Anno 1°:
1) anatomia ed istologia normale della cute e degli organi genitali;
2) fisiologia della cute e degli organi genitali;
3) farmacologia e tecnica terapeutica dermatovenerologica;
4) anatomia patologica della cute e degli organi genitali;
5) clinica delle malattie cutanee e veneree (biennale).
Anno 2°:
1) terapia fisica delle malattie cutanee e veneree;
2) tecnica diagnostica e di laboratorio;
3) legislazione sanitaria e medicina legale dermatovenerologica;
4) malattie cutanee tropicali e subtropicali;
5) clinica delle malattie cutanee e venerologiche (biennale).
Scuola di specializzazione clinica oculistica.
Art. 95. - Alla Facolta' di medicina e chirurgia e' annessa una scuola di specializzazione in oculistica, con sede presso la clinica oculistica.
Art. 96. - La durata dei suoi corsi e' di tre anni.
Art. 97. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
Anno 1°:
1) anatomia e fisiologia dell'apparato visivo;
2) semeiotica oculare;
3) igiene e profilassi;
4) patologia oculare (biennale).
Anno 2°:
1) patologia oculare (biennale);
2) anatomia patologica (annuale);
3) ottica fisiologica;
4) oftalmoscopia;
5) clinica oculare (biennale).
Anno 3°:
1) clinica oculare (biennale);
2) tecnica operativa;
3) organo visivo e malattie generali e nervose;
4) infortunistica e medicina legale.
Le spese relative al funzionamento delle predette scuole saranno a carico del bilancio ordinario dell'Universita' di Cagliari.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1