DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1020/1949 - Modificazioni al regolamento generale di pilotaggio approvato con regio decreto 29 aprile 1926, n. 778.

Modificazioni al regolamento generale di pilotaggio approvato con regio decreto 29 aprile 1926, n. 778.

Numero 1020 Anno 1949 GU 18.01.1950 Codice 049U1020

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-11-21;1020

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

La disposizione di cui all'ultimo comma, dell'art. 1 del regolamento generale di pilotaggio, approvato con regio decreto 29 aprile 1926, n. 778, e modificato con regio decreto 1 dicembre 1934, n. 2256, si applica, per un periodo non superiore ad un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, anche per coloro che siano stati assunti come piloti per necessita' belliche nei porti da 1ยช categoria, dove gia' era costituito un corpo di piloti, purche' posseggano, altre ai requisiti di cui alle lettere a) ed f) dell'art. 17 del regolamento, la patente di padrone marittimo ed abbiano prestato almeno quattro anni di servizio presso il porto nel quale deve esercitarsi il pilotaggio.


Art. 2

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Comma 1

Le disposizioni contenute nella lettera b) dell'art. 17 del regolamento generale di pilotaggio, approvato con il regio decreto 29 aprile 1926, n. 778 e modificato con il regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1498, regio decreto 1 dicembre 1934, n. 2256 e decreto del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1476, sono sostituite dalle seguenti:
"b) eta' non inferiore a 28 anni e non superiore ai 40 anni compiuti.
Detto limite massimo di eta' e' elevato:
di cinque anni per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualita' di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione, nonche' per coloro che siano stati partigiani o combattenti o cittadini deportati dal nemico o reduci dalla prigionia, per i mutilati e gli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i decorati di medaglia al valor militare e per coloro che hanno conseguito promozioni di guerra.
Il limite massimo di eta' non puo' comunque superare i 45 anni".