Le aliquote entro le quali, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 543, i maggiori dei carabinieri e i maggiori di amministrazione eccedenti i rispettivi organici possono essere collocati nella riserva con le norme di cui al decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384, sono fissate come segue:
maggiori dei carabinieri. . . . . . . . . . . . . . . . . 100
maggiori di amministrazione . . . . . . . . . . . . . . . 100
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I collocamenti nella riserva di cui al precedente art. 1 saranno disposti con decorrenza non posteriore di quindici giorni alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale e comunque non anteriore a quest'ultima data.