DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 931/1949 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.

Numero 931 Anno 1949 GU 27.12.1949 Codice 049U0931

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre 1942, n. 1120, e con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 19419, n. 612;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica, allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica Istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati e' cosi' ulteriormente modificato.
Sono istituite presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Napoli: una Scuola di specializzazione in igiene generale e speciale ed una Scuola, di specializzazione in medicina del lavoro.
Dopo l'art. 205 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli:
La Scuola di specializzazione in igiene generale e speciale:
Art. 206. - La Scuola ha, la durata di due anni.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1) demografia e statistiche sanitarie;
2) legislazione sanitaria e servizi pubblici sanitari;
3) malattie infettive e parassitarie;
4) chimica applicata all'igiene;
5) fisica applicata all'igiene;
6) igiene generale e speciale;
7) tecnica microscopica, parassitologica, microbiologica e sierologica;
8) esercitazioni pratiche di laboratorio (microscopia, parassitologia, microbiologia, sierologia chimica, fisica).
Art. 207. - Gli esami di profitto sono distribuiti in due anni.
Alla fine del 1° anno sono da superare gli esami di:
1) demografia e statistica sanitaria;
2) legislazione sanitaria e servizi pubblici sanitari;
3) chimica applicata all'igiene;
4) tecnica microscopica, parassitologica, microbiologica, sierologica;
5) colloquio di igiene generale e speciale.
Alla fine del 2° anno sono da superare gli esami di:
1) malattie infettive e parassitarie;
2) fisica applicata, all'igiene;
3) igiene generale e speciale;
4) esercitazioni di laboratorio.
Art. 208. - Alla fine del corso gli iscritti saranno sottoposti agli esami di diploma, consistenti in tre prove:
una di laboratorio, riguardante le materie per le quali nei due anni vi sono state esercitazioni pratiche;
una orale di igiene generale e speciale e la discussione di una dissertazione scritta, precedentemente depositata nella segreteria della Facolta' di medicina.

13. Scuola di specializzazione in medicina del lavoro.

Art. 209. - La Scuola ha la durata di due anni.
Sono materie di insegnamento:
per il 1° anno:
1) fisiologia del lavoro;
2) psicotecnica;
3) patologia del lavoro;
4) infortunistica medico-chirurgica (apparato locomotore);
5) medicina legale del lavoro;
per il 2° anno:
1) clinica di lavoro;
2) infortunistica medico-chirurgica (lesioni traumatiche dei vari organi);
3) igiene del lavoro;
4) medicina legale del lavoro.
Art. 210. Alla fine di ogni anno scolastico e' obbligatorio sostenere gli esami sulle varie materie, in caso contrario non puo' aversi l'iscrizione all'anno successivo.
Art. 211. - Alla fine dei due anni lo specializzando dovra' sostenere gli esami di diploma secondo le norme generali dello statuto universitario.
Le spese relative al funzionamento della predetta Scuola saranno a carico del bilancio ordinario della Universita' di Napoli.