I funzionari dei ruoli dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici possono essere collocati fuori ruolo per prestare servizio presso i seguenti Enti:
Azienda nazionale autonoma delle strade statali;
Consorzio autonomo del porto di Genova;
Consorzio edifici universitari in Bologna;
Consorzio di navigazione Milano-Cremona in Milano;
Consorzio novarolo per la bonifica cremonese mantovana in Casalmaggiore;
Consorzio di bonifica in destra del Tirso in Oristano;
Istituti autonomi per le case popolari;
Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato;
Ente autonomo per l'Acquedotto Pugliese;
Ente Acquedotti Siciliani;
Ente edilizio di Reggio Calabria;
Opera nazionale combattenti.
I funzionari stessi possono inoltre essere collocati fuori ruolo per prestare servizio presso:
il Magistrato alle acque con sede a Venezia;
i Provveditorati alle opere pubbliche con sede a Palermo e a Cagliari;
i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il contingente di personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici che puo' essere collocato fuori ruolo presso gli Enti e gli Istituti decentrati di cui al precedente articolo e' fissato in 54 unita', ripartite tra i vari gruppi e gradi giusta tabella allegata al presente decreto.
In tale contingente non sono compresi i funzionari che possono essere collocati fuori ruolo in base a speciali disposizioni legislative.
Art. 3
#Comma 1
La facolta' di procedere al collocamento fuori ruolo del personale di gruppo C in applicazione del presente decreto ha carattere temporaneo: essa cessera' di avere efficacia quando gli impiegati che nella prima applicazione del presente decreto saranno collocati fuori ruolo rientreranno in ruolo o cesseranno di appartenere ai ruoli di gruppo C dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici.
Art. 4
#Comma 1
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.