IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2170; 30 ottobre 1930, n. 1825; 1 ottobre 1931, n. 1336; 27 ottobre 1932, n. 2073; 6 dicembre 1934, n. 2291; 1 ottobre 1936, n. 2088; 20 aprile 1939, n. 1075; e con i decreti del Capo provvisorio dello Stato 15 ottobre 1947, n. 1874 e 30 dicembre 1947, n. 1877;
Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Viste le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 49 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli col relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi:
Art. 50. - E' istituito presso la Facolta' di scienze l'Istituto matematico con lo scopo di promuovere la ricerca scientifica nell'ambito delle discipline matematiche.
Art. 51. - Il personale dell'Istituto matematico e' costituito da un direttore e da un inserviente. Il direttore e' nominato anno per anno su proposta della Facolta', la cui scelta dovra' cadere di preferenza sul professore di ruolo piu' anziano di insegnamento matematico, o sul professore di ruolo di materia piu' affine della stessa Facolta'. Il direttore e' consegnatario dell'Istituto e quindi della sua biblioteca; non ha giurisdizione sulla direzione dei corsi e neppure sulle proposte di nomina, conferma o revoca degli assistenti, degli aiuti di materie d'insegnamento del gruppo matematico.
I posti di assistente e di aiuto sono annessi alle cattedre e, quindi, gli assistenti e gli aiuti dipendono dai titolari delle cattedre stesse.
Il direttore dell'Istituto matematico puo' designare un insegnante o un assistente di materie matematiche a fungere da bibliotecario.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1