IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734; 26 ottobre 1940, n. 2069; 4 maggio 1942, n. 565; 24 luglio 1942, n. 949; 24 agosto 1942, n. 1098; 24 ottobre 1942, n. 1672, con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461; 31 dicembre 1947, n. 1758; e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619; 18 luglio 1949, n. 882; 20 ottobre 1949, n. 989; 20 ottobre 1949, n. 991; 30 ottobre 1949, n. 1152; 20 ottobre 1949, n. 1178; 11 giugno 1950, n. 622;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, c successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' cosi' ulteriormente modificato:
Attuale art. 36. - E' sostituito dal seguente:
"Presso la facolta' sono costituiti i seguenti istituti scientifici:
1) istituto di scienze economiche;
2) istituto di materie giuridiche;
3) istituto di ragioneria;
4) istituto di tecnica economica;
5) istituto di merceologia;
6) istituto di matematica finanziaria;
7) istituto di statistica;
8) istituto di geografia, economica.
Attuale art. 73. - All'elenco degli istituti della Facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunto n. 30. Istituto di microbiologia.
Attuale art. 176. - Agli insegnamenti della scuola di perfezionamento in diritto romano e diritti dell'Oriente Mediterraneo e' aggiunto quello di:
Diritto penale romano.
All'attuale art. 267 relativo alla scuola di perfezionamento in scienze etnologiche e' soppressa la parola "costitutivi" ed e' aggiunto il seguente nuovo comma:
"Il corso degli studi per ciascun allievo e' stabilito dal Consiglio della scuola in base ai suoi studi precedenti e al ramo in cui egli intende perfezionarsi".
Attuale art. 277. - E' soppresso il "corso annuale di perfezionamento in biologia delle razze umane".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1