DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 757/1949 - Misura dell'aggio a favore dei rivenditori di generi di monopolio.

Misura dell'aggio a favore dei rivenditori di generi di monopolio.

Numero 757 Anno 1949 GU 27.10.1949 Codice 049U0757

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-01-01;757

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

La misura dell'aggio a favore dei rivenditori di generi di monopolio per il servizio di vendita al pubblico, giu' regolata dal decreto Presidenziale 26 ottobre 1947, numero 1407, fino al 30 giugno 1948, e' determinata, per il periodo successivo, come segue:
a) dal 1 luglio al 31 dicembre 1948:
6% del prezzo di tariffa per i tabacchi lavorati nazionali ed esteri;
8% del prezzo di tariffa, per i sali commestibili.
b) dal 1 gennaio 1949:
5,60% del prezzo di tariffa per i tabacchi nazionali lavorati; 5% del prezzo di tariffa per i tabacchi lavorati di produzione estera;
8% del prezzo di tariffa per i sali commestibili.


Art. 2

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Comma 1

A decorrere dal 1 gennaio 1949 e' istituito un supplemento di aggio nella, misura del 2% a favore dei rivenditori di generi di monopolio sul prezzo di vendita delle seguenti qualita' di tabacchi nazionali lavorati di tipo superiore:
trinciati: Serraglio
sigari: Regalia, Cavour, Minghetti, Trento, Trieste
sigaretti: Avana;
sigarette: Due Palme, Edelweis, Rosa d'Oriente Serraglio, Stop, P. 3, Colombo, Eva.


Art. 3

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, italiana, ed ha effetto a decorrere dalle date rispettivamente indicate nei precedenti articoli.