L'art. 7 del regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, sull'ordinamento degli Istituti militari, quale risulta sostituito dall'articolo unico del regio decreto 2 maggio 1940, n. 535, e' sostituito dal seguente: "Le ammissioni al corso ordinario di commissariato (ruolo ufficiali commissari) si effettuano, mediante concorso per titoli e per esami fra i cittadini italiani che posseggano una delle seguenti lauree:
laurea, in giurisprudenza;
laurea in economia e commercio;
laurea in scienze politiche;
laurea in scienze economico-marittime;
laurea in scienze coloniali;
laurea in chimica industriale laurea in ingegneria industriale;
laurea in scienze agrarie.
Gli aspiranti all'immissione al corso, oltre al possesso degli altri requisiti, che saranno indicati nel regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, non devono aver superato l'eta' di anni 26 alla data del bando di concorso".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1