DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 600/1949 - Esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli, conclusa a Ginevra il 30 settembre 1921 ed alla Convenzione per la repressione della tratta delle donne maggiorenni, conclusa a Ginevra

Esecuzione del Protocollo di emendamento alla Convenzione per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli, conclusa a Ginevra il 30 settembre 1921 ed alla Convenzione per la repressione della tratta delle donne maggiorenni, conclusa a Ginevra

Numero 600 Anno 1949 GU 08.09.1949 Codice 049U0600

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-07-12;600

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data al Protocollo di emendamento alla Convenzione per la repressione della tratta delle donne e dei fanciulli conclusa, a Ginevra il 30 settembre 1921 ed alla Convenzione per la repressione della tratta delle donne maggiorenni, conclusa a Ginevra l'11 ottobre 1933 e relativo annesso, firmato a Lake-Success, New York il 12 novembre 1947 ed accettato dal Governo italiano il 5 gennaio 1949.


Art. 2

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto conformemente a quanto stabilito dall'art. V del Protocollo di emendamento.