Al direttore generale ed al direttore del Servizio amministrativo dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali e' corrisposta, a decorrere dal 1 luglio 1948 una indennita' commisurata rispettivamente ai due quinti ed ai tre decimi del trattamento economico di missione stabilito per i funzionari del grado 4° e del grado 5° dell'ordinamento gerarchico.
Le sovraindicate aliquote si computano sul trattamento economico giornaliero di missione in misura intera (diaria, supplemento di pernottazione ed indennita' integrativa) vigente nel tempo cui l'indennita' si riferisce, e nella misura fissa di trenta giorni per ciascun mese.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Ai membri ed al segretario del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali e' corrisposta un'indennita' di annue lire 48.000 a decorrere dal 1 luglio 1948.
Ai membri del Consiglio predetto, estranei all'Amministrazione dello Stato ed agli Enti pubblici o di diritto pubblico, che per partecipare alle sedute del Consiglio debbono recarsi fuori residenza, e' attribuito il trattamento di missione previsto per i dipendenti dello Stato del grado 6°.
Art. 3
#Comma 1
Ai membri ed al segretario del Comitato dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali e' corrisposta, a decorrere dal 1 luglio 1948, un'indennita' di annue lire 18.000.
Art. 4
#Comma 1
Per la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato di cui ai precedenti articolo 2 e 3 non spetta gettone di presenza.
Art. 5
#Comma 1
All'onere finanziario dipendente dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli si fara' fronte con i mezzi ordinari del bilancio dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali, e per il periodo fino al 30 giugno 1950 mediante storno dal fondo di riserva, iscritto nel bilancio medesimo per imprevisti e maggiori spese di personale e di carattere generale.