DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 534/1949 - Determinazione della misura della indennita' al direttore generale, al direttore del Servizio amministrativo ed ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.).

Determinazione della misura della indennita' al direttore generale, al direttore del Servizio amministrativo ed ai componenti del Consiglio di amministrazione e del Comitato dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali (A.N.A.S.).

Numero 534 Anno 1949 GU 23.08.1949 Codice 049U0534

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-26;534

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Al direttore generale ed al direttore del Servizio amministrativo dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali e' corrisposta, a decorrere dal 1 luglio 1948 una indennita' commisurata rispettivamente ai due quinti ed ai tre decimi del trattamento economico di missione stabilito per i funzionari del grado 4° e del grado 5° dell'ordinamento gerarchico.
Le sovraindicate aliquote si computano sul trattamento economico giornaliero di missione in misura intera (diaria, supplemento di pernottazione ed indennita' integrativa) vigente nel tempo cui l'indennita' si riferisce, e nella misura fissa di trenta giorni per ciascun mese.


Art. 2

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Comma 1

Ai membri ed al segretario del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali e' corrisposta un'indennita' di annue lire 48.000 a decorrere dal 1 luglio 1948.
Ai membri del Consiglio predetto, estranei all'Amministrazione dello Stato ed agli Enti pubblici o di diritto pubblico, che per partecipare alle sedute del Consiglio debbono recarsi fuori residenza, e' attribuito il trattamento di missione previsto per i dipendenti dello Stato del grado 6°.


Art. 3

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Comma 1

Ai membri ed al segretario del Comitato dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali e' corrisposta, a decorrere dal 1 luglio 1948, un'indennita' di annue lire 18.000.


Art. 4

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Comma 1

Per la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato di cui ai precedenti articolo 2 e 3 non spetta gettone di presenza.


Art. 5

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Comma 1

All'onere finanziario dipendente dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli si fara' fronte con i mezzi ordinari del bilancio dell'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade statali, e per il periodo fino al 30 giugno 1950 mediante storno dal fondo di riserva, iscritto nel bilancio medesimo per imprevisti e maggiori spese di personale e di carattere generale.