Alla, fornitura degli effetti di vestiario, equipaggiamento, armamento e casermaggio per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza provvede il Ministero dell'interno, a seconda dei bisogni, giusta le norme della legge e del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato, sentita la commissione per gli acquisti prevista dall'articolo seguente.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La Commissione per gli acquisti istituita presso la Direzione generale della pubblica sicurezza, e' presieduta dal direttore capo della Divisione gestione contratti e forniture ed e' composta di un funzionario della Direzione generale suddetta di grado non inferiore all'8°, di un ufficiale commissario esperto in merceologia, designato dal Ministero della difesa, di un funzionario dei ruoli tecnici del ministero delle finanze, di un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, di un funzionario del Ministero del tesoro, di un ingegnere del Genio civile e del capo della Direzione dei magazzini di cui all'art. 4.
Un funzionario del Ministero dell'interno esercita le funzioni di segretario della Commissione.
Art. 3
#Comma 1
Con decreto del Ministro per l'interno possono essere istituiti magazzini per la custodia e la conservazione dei materiali di cui al presente decreto.
Con la stessa procedura sara' istituito un centro recuperi per la raccolta, utilizzazione ed alienazione dei materiali suddetti che siano fuori uso.
Tanto i magazzini che il centro recuperi sono sottoposti al riscontro della Corte dei conti, a norma del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
Art. 4
#Comma 1
A ciascun magazzino e al centro recuperi e' preposto un consegnatario da nominarsi con decreto Ministeriale.
Alla vigilanza e al coordinamento dell'attivita' dei magazzini e del centro recuperi provvede una Direzione dei magazzini.
Art. 5
#Comma 1
Per ogni sede di magazzino puo' essere istituita, con decreto Ministeriale, una Commissione di collaudo per la fornitura dei materiali di cui all'art. 1, composta di un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o di un funzionario dell'Amministrazione dell'interno, di grado non inferiore all'8°, che la presiede, di un esperto da scegliere tra, i funzionari dell'Amministrazione dello Stato e dal consegnatario del magazzino, il quale funzionera' inoltre da segretario.
Per determinate forniture puo' essere provveduto al relativo collaudo mediante Commissioni speciali, da nominarsi con decreto Ministeriale.
Contro i provvedimenti delle Commissioni di collaudo e' ammesso ricorso al Ministro per l'interno, che provvede sentita la Commissione per gli acquisti.
Art. 6
#Comma 1
Sono poste a carico del fornitore le spese per la sorveglianza e per i sopralluoghi che si renderanno necessari nel corso delle lavorazioni.
Art. 7
#Comma 1
Sono abrogate le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1329, che siano in contrasto con quelle del presente decreto.