IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;
Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Sulla, proposti del Ministro per i trasporti;
Decreta:
E' approvato e reso esecutorio l'atto capitolato 9 aprile 1949, allegato al presente decreto, stipulato fra il delegato del Ministro per i trasporti ed il legale rappresentante del comune di Venezia, per la concessione, al Comune medesimo, dell'impianto e dell'esercizio della filovia urbana da Venezia al cavalcavia di Marghera.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1