Sulle navi che trasportano emigranti con destinazione a Paesi transoceanici prende imbarco un delegato del Ministero degli affari esteri (Direzione generale dell'emigrazione) con le funzioni di commissario governativo, il quale cura, l'osservanza a bordo delle navi stesse delle norme che disciplinano e tutelano l'emigrazione, nonche' di quelle stabilite dal regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana, approvato con regio decreto 23 maggio 1932, n. 719.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I commissari governativi di cui al precedente articolo sono scelti:
a) fra i funzionari del ruolo dei servizi tecnici del Ministero degli affari esteri;
b) fra gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto di grado non inferiore a maggiore;
c) fra i funzionari medici della Sanita' pubblica di grado non inferiore all'ottavo, addetti ai servizi di sanita' marittima;
d) fra le persone che facciano od abbiano fatto parte della Commissione consultiva tecnica, dell'emigrazione, di cui al decreto Ministeriale 29 dicembre 1945 (citato nelle premesse) e, in casi speciali, fra le persone che, a giudizio del Ministero degli affari esteri, (Direzione generale dell'emigrazione), posseggano particolare competenza in materia di emigrazione.
Art. 3
#Comma 1
In attesa che venga riveduto il trattamento economico spettante ai commissari governativi, continueranno ad osservarsi, in quanto applicabili, le norme di cui all'art. 10 del regio decreto 10 ottobre 1914, n. 1158.
Art. 4
#Comma 1
Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto.
Art. 5
#Comma 1
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.