IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con il regio decreto 5 maggio 1939, n. 1165, e modificato con i regi decreti 12 ottobre 1939, n. 1712, 27 aprile 1942, n. 467, 24 ottobre 1942, n. 1439 e con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1950, n. 616;
Veduto il testo unico delle, leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i succitati decreti, e' cosi' ulteriormente modificato:
Attuale art. 51. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere e' aggiunto quello di:
22) "ebraico e lingue semitiche comparate".
Attuale art. 82. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
15) fisiologia vegetale;
16) geografia fisica.
Attuale art. 101. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia e' aggiunto quello di:
7) fisiologia vegetale.
Attuale art. 107. - E' aggiunto il seguente comma:
"Al corso triennale di esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica corrispondono tre esami che gli studenti devono sostenere al termine di ognuno dei tre corsi annuali".
Attuale art. 168. - E' aggiunto quanto appresso:
N. 6. Scuola di specializzazione in geografia.
Attuale art. 169. - E' sostituito dal seguente:
"I corsi di perfezionamento hanno la durata di un anno e conducono a un certificato di frequenza e di esame; e la Scuola di perfezionamento in filologia moderna e la Scuola di specializzazione in geografia hanno la durata di due anni e conducono a un diploma di perfezionamento.
Dopo l'attuale art. 180 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione di una Scuola di specializzazione in geografia annessa alla Facolta' di lettere e filosofia, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Scuola di specializzazione in geografia.
Art. 181. - La Scuola di specializzazione in geografia ha per compito di fornire una preparazione speciale di geografia ai laureati della Facolta' di lettere e filosofia, magistero, economia e commercio, scienze naturali, scienze politiche.
Art. 182. - La Scuola di geografia ha la durata di due anni.
I corsi della Scuola si distinguono in costitutivi e complementari.
I corsi costitutivi sono:
della Facolta' di lettere e filosofia:
geografia umana generale e geografia regionale;
storia delle dottrine ed esplorazioni geografiche;
della Facolta' di magistero:
geografia (corso differenziato da quello di lettere);
della Facolta' di scienze naturali:
geologia;
geografia fisica;
etnologia;
della Facolta' di economia e commercio:
geografia economica;
statistica metodologica;
della Facolta' di scienze politiche:
geografia politica.
Complementari sono altri corsi da scegliere tra quelli delle Facolta' suddette. Oltre a queste materie di studio, saranno dati insegnamenti pratici di cartografia e topografia e tenuti corsi di conferenze su argomenti particolari, gli uni e gli altri da determinarsi annualmente.
Alcuni di essi potranno svolgersi in collaborazione con l'Istituto geografico militare.
Art. 183. - La Scuola e' retta da un Consiglio formato da cinque professori, a cio' delegati dalle cinque Facolta' alle quali appartengono i corsi costitutivi. Il direttore della Scuola viene eletto dal Consiglio, i cui componenti durano in carica un biennio e sono rieleggibili.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1