DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 337/1949 - Norme dirette a favorire l'incremento ed il miglioramento qualitativo e selettivo del patrimonio zootecnico nazionale.

Norme dirette a favorire l'incremento ed il miglioramento qualitativo e selettivo del patrimonio zootecnico nazionale.

Numero 337 Anno 1949 GU 01.07.1949 Codice 049U0337

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1949-05-07;337

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' fatto obbligo nelle circoscrizioni dei Depositi cavalli stalloni di Crema, Ferrara e Reggio Emilia di procedere alla castrazione dei cavalli ed asini stalloni non approvati per la monta.


Art. 2

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Comma 1

La castrazione dei cavalli e degli asini stalloni non approvati deve essere effettuata, a cura dei proprietari, entro un mese dalla, comunicazione della mancata approvazione da parte della apposita Commissione.


Art. 3

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Comma 1

I proprietari hanno l'obbligo di trasmettere al Deposito cavalli stalloni, competente per circoscrizione, entro otto giorni dalla avvenuta castrazione, la relativa attestazione, da rilasciarsi dall'autorita' veterinaria competente.


Art. 4

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Comma 1

In caso di vendita di riproduttore non approvato il venditore deve, entro tre giorni dalla vendita, comunicare al Deposito cavalli stalloni generalita' e domicilio del compratore.
La vendita deve essere fatta con esplicita e tassativa condizione della castrazione nel limite di tempo previsto dal precedente art. 2.


Art. 5

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Comma 1

In caso di inadempienza all'obbligo della castrazione nel termine prescritto, il Deposito cavalli stalloni procedera' di ufficio, a spese del proprietario, alla castrazione dei soggetti non approvati.


Art. 6

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.