E' fatto obbligo nelle circoscrizioni dei Depositi cavalli stalloni di Crema, Ferrara e Reggio Emilia di procedere alla castrazione dei cavalli ed asini stalloni non approvati per la monta.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La castrazione dei cavalli e degli asini stalloni non approvati deve essere effettuata, a cura dei proprietari, entro un mese dalla, comunicazione della mancata approvazione da parte della apposita Commissione.
Art. 3
#Comma 1
I proprietari hanno l'obbligo di trasmettere al Deposito cavalli stalloni, competente per circoscrizione, entro otto giorni dalla avvenuta castrazione, la relativa attestazione, da rilasciarsi dall'autorita' veterinaria competente.
Art. 4
#Comma 1
In caso di vendita di riproduttore non approvato il venditore deve, entro tre giorni dalla vendita, comunicare al Deposito cavalli stalloni generalita' e domicilio del compratore.
La vendita deve essere fatta con esplicita e tassativa condizione della castrazione nel limite di tempo previsto dal precedente art. 2.
Art. 5
#Comma 1
In caso di inadempienza all'obbligo della castrazione nel termine prescritto, il Deposito cavalli stalloni procedera' di ufficio, a spese del proprietario, alla castrazione dei soggetti non approvati.
Art. 6
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.