DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1694/1948 - Approvazione degli Atti delle Conferenze internazionali delle telecomunicazioni e delle radiocomunicazioni, stipulati ad Atlantic City il 2 ottobre 1947.

Approvazione degli Atti delle Conferenze internazionali delle telecomunicazioni e delle radiocomunicazioni, stipulati ad Atlantic City il 2 ottobre 1947.

Numero 1694 Anno 1948 GU 22.06.1949 Codice 048U1694

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-27;1694

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Atti delle Conferenze internazionali delle telecomunicazioni e delle radiocomunicazioni stipulati ad Atlantic City il 2 ottobre 1947:


Convenzione internazionale delle telecomunicazioni;


Protocollo finale alla Convenzione delle telecomunicazioni


Protocollo addizionale alla Convenzione delle telecomunicazioni;


Regolamento delle radiocomunicazioni;


Regolamento addizionale delle radiocomunicazioni


Protocollo addizionale a gli Atti della Conferenza internazionale delle radiocomunicazioni.


Art. 2

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1949, salvo per quanto riguarda:
1) la ripartizione delle frequenze inferiori a 27.500 Kc/S (27.5 Mc/S);
2) le disposizioni contenute negli articoli 2, 10, 11, 12, 17, 20, 28, 29 paragrafo 8 (2), 33, 34, 37 paragrafo 4 (2), 44 paragrafi 8 e 13 (1) e le appendici 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 12 che entreranno in vigore contemporaneamente alla lista internazionale delle frequenze alla data che verra' stabilita dalla Conferenza amministrativa speciale delle radiocomunicazioni, che all'uopo sara' convocata per approvare detta Lista.


Art. 3

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Comma 1

Fino a quando non sara' approvata la Lista internazionale delle frequenze di cui al precedente art. 2, resteranno in vigore le seguenti disposizioni del Regolamento generale delle radiocomunicazioni revisione del Cairo 1938, annesso alla Convenzione internazionale delle telecomunicazioni di Madrid 1932:
1) la porzione della tabella di ripartizione delle bande di frequenza da 10 a 27.500 Kc/S (27.5 Mc/S);
2) gli articoli 5, 6, 9, 15, 16, 21, 24 paragrafo 3 (1) b), 31, 32, paragrafi 12 e 14 (2) (3);
3) le appendici 1, 2, 3, 8, 9 e 10.