A decorrere dal 1 ottobre 1946, sono istituite le Scuole e i Corsi secondari di avviamento professionale, e i relativi posti di organico, di cui alle tabelle A e B, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istituzione e da quello per il tesoro.
Con la stessa decorrenza viene statizzata la Scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale femminile di Vicenza, i cui posti di organico sono indicati nella predetta tabella A.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per la sistemazione giuridica ed economica del personale della Scuola statizzata, di cui all'articolo precedente, saranno applicate le norme contenute nella legge 25 giugno 1940, n. 895.
Art. 3
#Comma 1
Gli oneri relativi alla somministrazione, manutenzione ed arredamento di locali, illuminazione, riscaldamento e spese varie di ufficio, per le istituzioni e statizzazioni di cui al precedente articolo 1, nonche' gli stipendi al personale amministrativo e di servizio, faranno carico ai rispettivi Comuni, a norma dell'art. 91, lett. f) del regio decreto 3 marzo 1931, n. 383, che approva il Testo unico della legge comunale e provinciale.
Art. 4
#Comma 1
A decorrere dal 1 ottobre 1946, sono soppresse le Scuole e i Corsi secondari di avviamento professionale, e i relativi posti di organico, di cui alle tabelle C e D, annesse al presente decreto, firmate dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 5
#Comma 1
Con decreto dei Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro verranno apportate agli organici complessivi delle Scuole e dei Corsi secondari di avviamento professionale governativi le modificazioni derivanti dall'applicazione del presente decreto.