L'Ente Giuliano Autonomo di Sardegna, con sede in Fertilia di Alghero, e' eretto in ente morale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' approvato lo statuto, deliberato in data 9 settembre 1948, dell'Ente stesso, composto di 22 articoli che sara' munito di visto e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 3
#Comma 1
L'Ente e' sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in casi di gravi e ripetute violazioni delle norme di legge, di regolamento dello statuto dell'Ente, ovvero di gravi irregolarita' di gestione o di inattivita' degli organi sociali che possano compromettere il perseguimento dei fini dell'Ente, potranno essere sciolti gli organi di amministrazione ordinaria, ed essere nominato un commissario straordinario.
Il commissario straordinario sostituisce gli organi ordinari di amministrazione dell'Ente, ivi compresa l'assemblea, e ne esercita i poteri.
Il decreto di nomina stabilisce la durata dell'incarico che non potra' essere superiore ai sei mesi.
Art. 4
#Comma 1
Per la prima attuazione dello statuto dell'Ente sara' provveduto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alla nomina di un commissario straordinario, a cui si applicano le disposizioni del terzo e quarto comma dell'art. 3.