DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Istituzione, statizzazione e soppressione di Scuole e Istituti di istruzione tecnica a decorrere dal 1 ottobre 1946.

Numero 1684 Anno 1948 GU 18.05.1949 Codice 048U1684

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-06;1684

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Sono istituiti:
a) un Istituto tecnico agrario in Caltanissetta ed in Messina-S.
Placido Calonero';
b) un Istituto tecnico agrario, specializzato per la frutticoltura, l'orticoltura e il giardinaggio, in Napoli-Pouticelli;
e) una Scuola tecnica agraria in Cortona;
d) una Scuola tecnica commerciale in Cirie', Corato, Lanciano, Novi Ligure e Roma - via Vercelli;
c) una Scuola tecnica industriale per meccanici in Alatri e in Monza;
f) una Scuola tecnica industriale per chimici conciari in S.
Croce sull'Arno; ((3))
g) una Scuola professionale femminile in Luino.
Nelle tabelle A (prospetti 1, 2 e 3), C, E (prospetto 1) e G, annesse al presente decreto, firmate, d'ordine dei Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, sono indicati, per ciascuno degli istituti e delle scuole suddetti, i casi completi, le specializzazioni ed i posti di ruolo.
Con successivo decreto saranno approvati gli orari e i programmi per le materie di insegnamento e le esercitazioni pratiche particolari della nuova specializzazione e "chimici conciari" della Scuola tecnica industriale di S. Croce sull'Arno sopra citata.


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R. 6 giugno 1957, n. 1480 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "A decorrere dal 1 ottobre 1957 la Scuola tecnica industriale per chimici conciari di Santa Croce sull'Arno, e' soppressa."


Art. 2

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Comma 1

Sono istituiti:
a) un ulteriore corso annuale di specializzazione per elettricisti presso la Scuola tecnica industriale governativa "G.
Plana" di Torino;
b) l'indirizzo specializzato per "edili" presso l'istituto tecnico industriale governativo di Trento.
I relativi posti di ruolo sono indicati, rispettivamente, nel prospetto n. 2 della tabella E di cui al precedente art. 1, e nella tabella F annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.


Art. 3

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Comma 1

Sono statizzati:
a) l'istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile di Marsala, pareggiato col regio decreto 24 agosto 1933;
b) l'Istituto tecnico commerciale a indirizzo mercantile di Vigevano, pareggiato col regio decreto 21 marzo 1935;
c) la Scuola tecnica commerciale di Savona, pareggiata col regio decreto 24 gennaio 1935.
I posti di ruolo degli Istituti tecnici commerciali a indirizzo mercantile governativi di Marsala e di Vigevano e quelli della Scuola tecnica commerciale governativa di Savona, sono indicati, rispettivamente, nei prospetti 1 e 2 della tabella B annessa al presente decreto, firmata, d'ordine dei Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Il personale degli Istituti e della Scuola predetti sara' assunto nei ruoli dello Stato, secondo le norme previste dai regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084, e dal regio decreto 15 maggio 1930, n. 740.


Art. 4

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Comma 1

Sono modificati in conformita' della tabella D (prospetti 1 e 2) annessa al presente decreto, firmati, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro, gli organici degli Istituiti tecnici commerciali e commerciali e per geometri governativi e delle Scuole tecniche commerciali governative indicati nella tabella stessa.


Art. 5

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Comma 1

Sono soppressi:
a) l'Istituto industriale governativo specializzato per la ceramica di Milano, istituito con regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038 e regio decreto 16 marzo 1942, n. 475;
b) la Scuola tecnica industriale annessa all'Istituto tecnico industriale governativo "Feltrinelli" di Milano, istituita con regio decreto 9 giugno 1939, numero 1353;
c) la Scuola tecnica industriale governativa per chimici di Narni, istituita con regio decreto 21 giugno 1942, n. 970;
d) la Scuola tecnica industriale governativa, per meccanici di Pomigliano d'Arco, istituita col decreto luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 926;
e) la Scuola tecnica industriale governativa per il vetro di Venezia-Murano, istituita con regio decreto 11 agosto 1939, n. 1770;
f) la Scuola professionale femminile governativa di Santa Margherita Ligure, istituita con decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 627;
g) la Scuola professionale femminile governativa "L. S.
Mantegazza" di Roma-Garbatella, istituita con decreto luogotenenziale 27 ottobre 1945, n. 926 h) la Scuola tecnica agraria governativa di Messina S. Placido Calonero', riordinata con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1976;
i) l'indirizzo specializzato per "metallurgici" presso l'Istituto tecnico industriale governativo "Avogadro" di Torino; sono di conseguenza soppressi i posti istituiti, per detto indirizzo specializzato, col decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 627;
l) l'indirizzo specializzato per "minerari" presso l'istituto tecnico industriale governativo di Trento; sono di conseguenza soppressi i posti istituiti, per detto indirizzo specializzato, col decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 627.


Art. 6

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Comma 1

Alle istituzioni e statizzazioni di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 e alle modificazioni di cui all'art. 4, si applicano le norme stabilite dagli articoli 7 e 8 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038.
I contributi a carico dello Stato e degli Enti locali, per le Scuole e gli Istituti di cui ai precedenti articoli 1, 2, 3 e 4, sono stabiliti nella misura indicata nella tabella H annessa al presente decreto e firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
I contributi degli Enti locali indicati nella predetta, tabella H verranno corrisposti direttamente agli Istituiti interessati in rate semestrali posticipate in caso di inadempienza, si applicano le norme stabilite dall'art. 6, ultimo comma, del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038.


Art. 7

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Comma 1

Le istituzioni, statizzazioni, modificazioni e soppressioni previste nei precedenti articoli 1, 2, 3, 4 e 5 hanno effetto a decorrere dal 1 ottobre 1946.