I biglietti di cui all'articolo precedente saranno verificati, contati e distrutti alla presenza di un ispettore dell'Amministrazione centrale dell'istituto di emissione e di un ispettore centrale del Tesoro oppure di un funzionario appartenente ai ruoli degli Uffici provinciali del tesoro di grado non inferiore al 7°.
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1