Le attribuzioni della Corte dei conti previste dall'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, concernente la resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra e la revisione dei conti arretrati, sono affidate, ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso, secondo la rispettiva competenza territoriale, alle Sezioni della, Corte istituite presso la Regione siciliana, alla Delegazione esistente presso l'Alto Commissariato per la Sardegna e agli Uffici di controllo presso il Magistrato alle acque e i Provveditorati regionali alle opere pubbliche.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1