Il personale della Marina militare addetto alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare per acquistare, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, il diritto ai benefici previsti dalle disposizioni vigenti a favore dei combattenti e reduci di guerra, deve risultare in possesso dei seguenti requisiti:
a) aver prestato servizi particolarmente rischiosi, intendendosi come tali quelli compiuti dai componenti gli stati maggiori o gli equipaggi delle navi adibite al dragaggio delle mine in mare e dagli appartenenti, come elementi costitutivi, ai "Nuclei sminamento porti" od ai "Gruppi disattivazione mine" costituiti presso i Comandi marittimi costieri della, Marina militare;
b) aver prestato tali servizi per un periodo non inferiore a giorni novanta, anche se non consecutivi.
Tale periodo minimo non e' richiesto per coloro che siano rimasti feriti, mutilati o invalidi per cause inerenti allo espletamento dei servizi predetti.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 1 dovra' farsi constare in apposite dichiarazioni da rilasciarsi a cura dei Comandi navali del dragaggio o dei Comandi marittimi costieri competenti, e dalle quali risultino:
a) le generalita' dell'interessato;
b) la sua qualita' di componente lo stato maggiore o l'equipaggio di una nave adibita al dragaggio o di appartenente, quale elemento costitutivo, ad un "Nucleo sminamento porti" o ad un "Gruppo disattivazione mine";
c) il numero delle giornate di presenza a bordo o presso il nucleo od il gruppo.
Art. 3
#Comma 1
Ai fini del computo di cui al comma, c) del precedente art. 2 i Comandi navali del dragaggio ed i Comandi marittimi costieri si atterranno alle risultanze dei fogli assegni o paghe del personale a bordo o presso i nuclei o gruppi citati.