DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1676/1948 - Aliquote del capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi in carriera continuativa della...

Aliquote del capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi in carriera continuativa della Marina militare, che possono essere collocati a riposo o dispensati dal servizio, per la quarta applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato

Numero 1676 Anno 1948 GU 16.04.1949 Codice 048U1676

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-29;1676

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Le aliquote dei capi e dei secondi capi in carriera continuativa nella Marina militare, che possono essere collocati a riposo o dispensati dal servizio, per la quarta applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 13 maggio 1947, n. 500, sono fissate, per ciascuna categoria e grado, come segue:





CATEGORIA




Capi 1ª cl.




Capi 2ª cl.




Capi 3ª cl.




Secondi capi




TOTALE






Nocchieri.............. Segnalatori............ Cannonieri............. Elettricisti........... S. D. T................ I.E.F.................. Aiutanti............... Carpentieri............ R. T................... Siluristi.............. Torpedinieri........... Palombari.............. Meccanici.............. Furieri................ Infermieri............. Musicanti.............. Portuali...............




8 10 19 4 5 - 1 5 21 1 2 2 36 39 2 1 5




7 9 16 5 2 1 3 1 1 5 2 - 12 23 1 5 4




4 6 20 5 4 2 - 2 3 2 1 5 12 15 6 10 5




16 61 103 22 4 5 3 4 92 18 - 11 45 56 21 6 15




35 86 138 36 15 8 7 12 117 26 5 18 105 133 30 22 29






TOTALI...




161




97




102




482




842






Art. 2

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Comma 1

Il collocamento a riposo, o la dispensa dal servizio Previsti dal presente decreto devono essere disposti con decorrenza non posteriore al 31 dicembre


Tuttavia, per esigenze di servizio, potranno essere rinviati a data successiva, e comunque non oltre il 30 giugno 1949, i collocamenti a riposo o la dispensa dal servizio di secondi capi nel limite di 150 unita', gia' comprese nell'aliquota di cui al precedente art. 1.


Art. 3

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.