Dal 1 maggio 1949, per i marconigrammi scambiati con le aeronavi italiane ed estere dalle stazioni radiotelegrafiche terrestri italiane, si applicano le stesse tasse telegrafiche interne e radiotelegrafiche terrestri vigenti nel servizio radiotelegrafico con le navi.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Dal 1 maggio 1949, per il servizio radiotelegrafico delle aeronavi italiane con le stazioni terrestri italiane ed estere, si applicano le stesse tasse radiotelegrafiche di bordo stabilite per le navi mercantili italiane.