IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato con il regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31 ottobre 1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 22 ottobre 1931, n. 1339; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1 ottobre 1936, n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 9 maggio 1939, n. 1314; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469; 24 ottobre 1942, n. 1652 e con ii decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1689;
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato col regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Viste le proposte di modifica dello statuto formulato dall'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica, istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
" Art. 23. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari viene ag- giunto il seguente:
n. 9. Psicologia.
Art. 38. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari viene ag- giunto il seguente:
n. 14. Etruscologia e archeologia italica ".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1