DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1591/1948 - Determinazione delle misure dei contributi unificati in agricoltura dovuti per l'anno 1949 a norma del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138.

Determinazione delle misure dei contributi unificati in agricoltura dovuti per l'anno 1949 a norma del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138.

Numero 1591 Anno 1948 GU 03.02.1949 Codice 048U1591

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-12-20;1591

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

I contributi di cui all'articolo unico del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, dovuti per l'anno 1949, sono determinati nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto e vistata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.


Art. 2

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Comma 1

Le misure dei contributi, come indicate nell'allegata tabella, si applicano alle giornate di lavoro accertate nei confronti delle singole aziende a norma del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e delle relative disposizioni di attuazione.
Nei confronti di quelle aziende nelle quali prestano la propria opera salariati fissi, il numero delle giornate da essi impiegate sara' considerato, ai fini della applicazione dei contributi, in 300.
Ove i predetti salariati siano addetti promiscuamente alle colture ed al bestiame, tali giornate verranno detratte da quelle complessivamente attribuite all'azienda per la coltivazione dei fondi e per il bestiame. Ove, invece, siano addetti esclusivamente alle colture o esclusivamente al bestiame, le 300 giornate verranno detratte rispettivamente da quelle attribuite alle colture o al bestiame.
Nei confronti delle aziende coloniche e mezzadrili, il numero delle giornate impiegate da ogni unita' lavorativa del nucleo familiare sara' considerato, ai fini della applicazione dei contributi, in 240.
I proprietari di terre affittate sono tenuti a corrispondere le quote previste nella allegata tabella per i salariati fissi ed i giornalieri di campagna per ogni giornata di lavoro prestata da salariati fissi alle loro dipendenze e per ogni giornata di lavoro accertata a loro carico per le opere di miglioria e di sistemazione del fondo, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 24 settembre 1940, n. 1941.


Art. 3

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Comma 1

Qualora, durante l'anno 1949 si verificassero variazioni nella misura dei contributi previsti dal presente decreto ai sensi delle disposizioni che regolano le assicurazioni e le prestazioni, per le quali e' prevista l'applicazione dei contributi stessi, sara' provveduto con apposito successivo provvedimento alle correlative variazioni delle quote di contributo fissate nella tabella allegata al presente decreto.


Art. 4

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Comma 1

Per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro in agricoltura la quota, di contributo sara' issata per ogni provincia dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste.
In quelle province nelle quali il riferimento alle giornate di lavoro possa risultare equivalente al riferimento dell'estimo catastale, la quota relativa potra' essere, d'accordo con il Ministro per le finanze ed ai sensi del primo comma dell'art. 3 della legge 16 giugno 1939, n. 942, inscritta nei ruoli della imposta fondiaria.


Art. 5

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Comma 1

I concedenti dei fondi a mezzadria e colonia trattengono l'importo dei contributi dovuti eventualmente dal colono o mezzadro per conto dei dipendenti assunti per lavoro di spettanza dello stesso colono o mezzadro.


Art. 6

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.