Il secondo comma dell'art. 9 del regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, modificato con i regi decreti 12 luglio 1912, n. 837 e 13 maggio 1915, n. 802, e' sostituito dal seguente:
"I concorrenti debbono esibire la laurea in giurisprudenza o altro titolo equipollente oppure la laurea in economia e commercio, conseguita in una universita' o in un altro istituito superiore, se aspiranti ai posti nel personale di amministrazione".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.