Con effetto dall'inizio del periodo di paga in corso alla data di pubblicazione del presente decreto, le tabelle O e G, allegate al decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1947, n. 1089, sono sostituite da quelle allegate al presente decreto, vistate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
La misura degli assegni familiari e dei relativi contributi prevista dalle tabelle allegate al presente decreto e' comprensiva della maggiorazione a titolo di indennita' di caropane e del relativo contributo stabiliti rispettivamente negli articoli 3 e 4 della legge 7 luglio 1948, n. 1093.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Fino alla copertura del disavanzo risultante al 31 dicembre 1947 nella gestione del commercio e delle professioni e arti della Cassa unica per gli assegni familiari, oltre ai contributi stabiliti nelle allegate tabelle, e' dovuta un'addizionale ai contributi stessi del 0,95% sulla retribuzione.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 gennaio 1949
EINAUDI
DE GASPERI - FANFANI PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 31 gennaio 1949
Atti dei Governo, registro n. 26, foglio n. 48. - CARLOMAGNO