IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto lo statuto della Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, modificato con i regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2486; 25 ottobre 1928, n. 3510; 31 ottobre 1929, n. 2396; 30 ottobre 1930, n. 1859; 1 ottobre 1931, n. 1371; 27 ottobre 1932, n. 2086; 6 dicembre 1934, n. 2281; 1 ottobre 1936, n. 2474; 20 aprile 1939, n. 1086; 16 marzo 1942, n. 324; 5 settembre 1942, n. 1236; 24 ottobre 1942, n. 1671;
Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Viste le proposte di modificazioni allo statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' predetta;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 140 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli:
Scuola di perfezionamento in ortopedia e traumatologia.
Art. 141. - La Scuola di perfezionamento in ortopedia e traumatologia ha sede presso la clinica ortopedica e conferisce il diploma di specialista in ortopedia e traumatologia.
Art. 142. - Il corso ha la durata di tre anni. L'insegnamento ha carattere essenzialmente pratico e dimostrativo.
Art. 143. - Al corso possono iscriversi solamente i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 144. - Le materie tutte obbligatorie ai fini della frequenza e degli esami sono:
1) anatomia e fisiologia dell'apparato motore;
2) patologia e clinica ortopedica;
3) patologia e clinica traumatologica;
4) pediatria ortopedica;
5) neuropatologia ortopedica;
6) radiodiagnostica;
7) corso teorico-pratico di operazioni ortopediche e traumatologiche;
8) corso teorico-pratico di apparecchi gessati, ortopedici e protesi;
9) terapia fisica.
Art. 145. - L'insegnamento e' cosi' suddiviso:
al 1° anno:
1) anatomia e fisiologia dell'apparato motore;
2) patologia ortopedica e traumatologica;
3) radiodiagnostica e terapia fisica;
4) neuropatologia ortopedica;
5) pediatria ortopedica;
al 2° anno:
1) clinica, ortopedica;
2) clinica traumatologica;
3) corso di operazioni ortopediche e traumatologiche;
4) corso di apparecchi gessati, ortopedici e protesi;
al 3° anno:
1) clinica ortopedica;
2) clinica traumatologica;
3) corso di operazioni ortopediche e traumatologiche;
4) corso di apparecchi gessati, ortopedici e protesi.
Art. 146. - Gli allievi hanno l'obbligo di frequentare assiduamente per tutto il triennio la clinica ortopedica, i corsi integrativi, l'ambulatorio, i reparti clinici e la sala operatoria, prestando regolare servizio come in terni di clinica.
All'aiuto della clinica e' affidato il controllo della frequenza che verra' tenuto con apposito registro.
Art. 147. - Per essere ammessi al terzo corso gli allievi devono sostenere un esame di profitto davanti ad una Commissione composta dagli insegnanti del corso, in numero di cinque.
Art. 148. - Alla fine del corso gli allievi, che hanno regolarmente frequentato, sono ammessi a dare l'esame di specializzazione, che consiste in una dissertazione scritta originale ed in una prova clinica e pratica.
Art. 149. - L'esame e' dato davanti ad una Commissione, nominata dal preside e composta da cinque membri e cioe': dal (direttore della scuola, da un professore ordinario di ortopedia di altra universita', da due professori di materia affine e da un libero docente in clinica ortopedica.
Art. 150. - Agli allievi che hanno ottenuto l'approvazione viene rilasciato il diploma di specialista in ortopedia e traumatologia.
Art. 151. - L'allievo che non abbia ottenuto l'approvazione dovra' ripetere l'anno. L'allievo che per due volte non abbia ottenuto l'approvazione non potra' ulteriormente rimanere iscritto alla Scuola.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1