DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1506/1948 - Modificazioni del regolamento sulla pignorabilita' e sequestrabilita' degli stipendi e delle paghe degli agenti delle Ferrovie dello Stato.

Modificazioni del regolamento sulla pignorabilita' e sequestrabilita' degli stipendi e delle paghe degli agenti delle Ferrovie dello Stato.

Numero 1506 Anno 1948 GU 08.01.1949 Codice 048U1506

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1948-11-10;1506

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 30 del regolamento sulla pignorabilita' e sequestrabilita' degli stipendi, delle paglie e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi e delle paghe degli agenti appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto 29 luglio 1914, n. 850, e' sostituito dal seguente:
"Il certificato medico, che ai sensi del precedente articolo deve essere allegato alla domanda di nulla osta, e' rilasciato, nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione su apposito modello a stampa, dai sanitari di ruolo dell'Amministrazione qualunque sia il grado da essi rivestito, o dai medici di riparto".


Art. 2

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Comma 1

L'ultimo comma dello stesso art. 30 del citato regolamento gia' modificato col decreto luogotenenziale 25 maggio 1945, n. 324, e' sostituito dal seguente:
"Tanto i sanitari di ruolo che i medici di riparto non possono rifiutarsi di rilasciare il certificato di cui sopra. Essi pero' hanno diritto ad un compenso, da parte del richiedente, nella misura unica di L. 150 tanto se si tratta di cessione semplice quanto di doppia cessione".


Art. 3

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.