DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1354/1952 - Modificazione dello statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.

Modificazione dello statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.

Numero 1354 Anno 1952 GU 07.11.1952 Codice 052U1354

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240; 31 ottobre 1929, n. 2477; 30 ottobre 1930, numero 1844; 1 ottobre 1931, n. 1379; 20 ottobre 1932, n. 1806; 26 ottobre 1933, n. 1991; 6 dicembre 1934, n. 2430; 1 ottobre 1936, n. 2449; 23 giugno 1939, n. 1167; 27 aprile 1942, n. 485; 11 luglio 1942, n. 922; 5 settembre 1942, n. 1429, con decreti del Capo provvisorio dello Stato 13 luglio 1947, n. 826; 31 dicembre 1947, n. 1870, e con decreti del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1948, n. 1431; 30 ottobre 1949, n. 1151 e 16 dicembre 1950, n. 1314;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1701, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 123 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli:

Scuola di specializzazione in anestesiologia

Art. 124. - Alla scuola che ha sede al Policlinico della Feliciuzza nei locali della clinica chirurgica vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il corso ha la durata di due anni.
Il numero degli iscritti alla scuola non puo' essere superiore a cinque per ogni anno.
Art. 125. - Sono materie di insegnamento:
1) Anatomia con speciale riguardo alla topografia dei nervi periferici (annuale);
2) Fisiologia del sistema cardiovascolare, del sistema respiratorio e del sistema nervoso (annuale)
3) Farmacologia con particolare riguardo ai narcotici, ipnotici, anastetici ad azione locale, vari alcaloidi, cardiocinetici ed analettici respiratori (annuale);
4) Generalita' e tecnica della narcosi: 1) per inalazione (con particolare riguardo a quella per via endotracheale ed a iperpressione); 2) per via endovenosa; 3) rettale; 4) sottocutanea, etc. (biennale);
5) Generalita' e tecnica delle anestesie periferiche Rachianestesia, anestesie plessiche e regionali, anestesie locali, etc. (annuale);
6) Anestesia del parto (annuale);
7) Patogenesi del dolore e metodi di terapia antalgica (annuale);
8) Trattamento preintra e postoperatorio (con speciale riguardo alla trasfusione del sangue) (annuale);
9) Esercitazioni (biennale).
Le materie d'insegnamento sono cosi' ripartite:
1° anno:
Anatomia;
Fisiologia;
Farmacologia;
Generalita' e tecnica della narcosi;
Esercitazioni.
2° anno:
Generalita' e tecnica della narcosi;
Generalita' e tecnica delle anestesie periferiche;
Anestesia del parto;
Patogenesi del dolore e metodi di terapia antalgica;
Trattamento preintra e postoperatorio;
Esercitazioni.
Art. 126. - Per le modalita' valgono le norme delle altre scuole di specializzazione esistenti presso questa Universita'.