I corsi valutativi per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore, previsti dall'art. 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche, sono indetti di volta in volta con decreto del Ministro per le finanze, si effettuano presso l'Accademia e Scuola di applicazione del Corpo ed hanno, d'ordinario, la durata di tre mesi.
Testo vigente
Preambolo
CAPO I - Corsi valutativi per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I limiti di anzianita' dei capitani da prendere in esame per l'ammissione al corso valutativo sono determinati dal Comando generale della guardia di finanza mediante pubblicazione sul foglio d'ordini del Corpo. Sono ammessi ai corsi i capitani dichiarati "meritevoli" dalle autorita' incaricate di esprimere i giudizi di avanzamento.
Il capitano giudicato non meritevole di partecipare al corso valutativo e' considerato "non prescelto" per l'avanzamento.
Il capitano che rinunci a partecipare al corso ai sensi dell'art. 18 della citata legge 7 giugno 1934, numero 899, e successive modifiche, deve rilasciare apposita dichiarazione scritta, che sara' allegata allo specchio di proposta da trasmettere al Comando generale completato della dicitura "ha rinunciato all'avanzamento".
I nomi dei capitani ammessi a frequentare il corso sono pubblicati sul foglio d'ordini del Corpo.
Art. 3
#Comma 1
Il programma dei corsi valutativi risulta dall'allegato A del presente decreto, ed e' svolto da ufficiali superiori nominati dal Ministro per le finanze su proposta del Comando generale del Corpo.
Ogni candidato e' periodicamente chiamato a sostenere discussioni orali e a svolgere per iscritto temi sulle varie parti del programma.
Alla fine del corso gli ufficiali superiori anzidetti esprimono - con apposita relazione - in termini precisi e senza assegnazione di punti il proprio giudizio circa il grado di cultura generale e professionale dimostrata da ogni candidato.
Art. 4
#Comma 1
La Commissione esaminatrice di cui all'art. 49 della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche, e' nominata con decreto del Ministro per le finanze ed e' composta:
a) del generale di divisione comandante in secondo del Corpo, presidente;
b) di due generali di brigata e di due colonnelli del Corpo, membri;
c) di un ufficiale superiore del Corpo, segretario senza voto.
Il presidente ed i membri della Commissione seguono con assiduita' lo svolgimento dei corsi valutativi per rendersi personalmente conto delle qualita' culturali e delle attitudini dimostrate dai singoli candidati.
Art. 5
#Comma 1
A corso ultimato, il presidente - riunita la Commissione esaminatrice - apre la discussione su ciascun candidato, che dovra' essere apprezzato esclusivamente sulla base dei giudizi espressi nelle relazioni di cui all'art. 3 e degli elementi acquisiti direttamente da ogni componente della Commissione anzidetta.
Terminata la discussione, ciascun componente della Commissione emette il giudizio complessivo - in seduta plenaria e votando con scheda segreta, ma firmata - circa la "idoneita'" o la "non idoneita'" di ciascun candidato.
E' dichiarato "idoneo" il candidato che abbia riportato la maggioranza dei voti favorevoli.
Comma 2
CAPO II - Esami per l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di capitano, maggiore e tenente colonnello
Art. 6
#Comma 1
Gli esami per l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di capitano, di maggiore e di tenente colonnello della Guardia di finanza, di cui al titolo VI della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche, sono indetti di volta in volta con decreto del Ministro per le finanze.
Il Comando generale stabilisce il termine entro il quale gli ufficiali che intendono partecipare agli esami debbono farne domanda a norma dell'art. 1 della legge 29 giugno 1951, n. 531.
I nomi degli ufficiali che siano stati giudicati meritevoli di essere ammessi agli esami a norma della legge 7 giugno 1934, n. 899, e successive modifiche, e dell'art. 1 della legge 29 giugno 1951, n. 531, sono pubblicati sul foglio d'ordini del Corpo.
Art. 7
#Comma 1
Gli esami per l'avanzamento a scelta speciale ai gradi di capitano, di maggiore e di tenente colonnello consistono nelle seguenti prove:
1) prova scritta, della durata massima di otto ore, su di una delle seguenti materie, nei limiti risultanti dai programmi allegati B, C e D: scienze economiche (economia politica e scienza delle finanze), diritto privato (diritto civile e diritto commerciale), diritto pubblico (diritto amministrativo);
2) prova scritta, della durata massima di otto ore, su di una delle seguenti materie nei limiti risultanti dai programmi allegati B, C e D: diritto penale, procedura penale comune, diritto punitivo tributario e processuale tributario;
3) prova orale di cultura economico-giuridica, della durata massima di un'ora, sugli argomenti risultanti dalla parte I dei programmi allegati B, C e D;
4) prova orale di cultura professionale della durata massima di un'ora sugli argomenti risultanti dalla parte II dei programmi allegati B, C e D.
Art. 8
#Comma 1
Il giudizio sulle prove scritte ed orali e' demandato ad una Commissione esaminatrice nominata con decreto del Ministro per le finanze e composta:
dal comandante generale della Guardia di finanza, presidente;
dal generale di divisione comandante in secondo, da due generali di brigata del Corpo e da due colonnelli, membri;
da un ufficiale superiore del Corpo, segretario senza voto.
Il Ministro per le finanze ha facolta' di sostituire uno o piu' componenti della Commissione soltanto nel caso di giustificato impedimento.
Art. 9
#Comma 1
Una Commissione di vigilanza nominata dal Ministro per le finanze e composta di un generale di brigata, presidente, di due ufficiali superiori, membri, dei quali il meno elevato in grado od il meno anziano funge da segretario, provvede a regolare ed a sorvegliare lo svolgimento delle prove scritte e ad adottare i provvedimenti di esclusione dalle prove di cui all'art. 36 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Gli ufficiali che nel corso delle prove intendano non proseguirle debbono rilasciare dichiarazione scritta al presidente della Commissione di vigilanza di cui al precedente comma.
Art. 10
#Comma 1
Per ciascuna prova scritta ed orale il presidente della Commissione esaminatrice, dopo discussione collegiale, indice la votazione.
Ciascun membro assegna quindi per proprio conto su apposita scheda firmata, un punto di merito espresso in trentesimi. Si considera punto di merito assegnato dalla Commissione quello risultante dalla media aritmetica dei punti espressi dai singoli membri della Commissione.
E' ammesso agli orali l'ufficiale che abbia riportato, come media delle due prove scritte, un punteggio non inferiore ai ventuno trentesimi ed in ciascuna delle due prove anzidette un punto non inferiore ai diciotto trentesimi.
L'ufficiale che riporti in ciascuna delle due prove orali un punto non inferiore a ventuno trentesimi e' dichiarato idoneo.
Art. 11
#Comma 1
Per le altre modalita' di svolgimento delle prove scritte, non previste dai precedenti articoli, si osserveranno le norme di cui agli articoli 35, 36, 37 e 38 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Art. 12
#Comma 1
Quattro allegati distinti con le lettere A, B, C e D e firmati dal Ministro per le finanze sono annessi al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.