L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 884, e' sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro per gli affari esteri sono nominati:
1) un agente generale del Governo italiano per tutte le Commissioni internazionali di conciliazione costituite in conformita' di detto articolo 83 del Trattato di pace, il quale e' un funzionario del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore al 4°, anche se non in attivita' di servizio;
2) un segretario generale che coordina l'azione degli agenti ed agenti sostituti presso le singole Commissioni di conciliazione, il quale e' un funzionario del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore al 5°;
3) un agente del Governo italiano ed un agente sostituto per una o piu' di dette Commissioni.
Gli agenti e gli agenti sostituti sostengono le ragioni del Governo italiano presso le Commissioni di conciliazione. Essi svolgono la loro azione tenendosi in contatto col Ministero degli affari esteri e con le altre Amministrazioni dello Stato tramite l'agente generale.
Possono essere nominati agenti per la trattazione di singoli affari".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Tra il terzo ed il quarto comma dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 884, viene inserito il seguente comma:
"Al segretario generale per le Commissioni di conciliazione e' corrisposta una indennita' mensile di lire 40.000".