IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, relativo alla, limitazione dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali di qualunque natura Visto l'art. 6 del regolamento per l'applicazione dei decreto-legge suddetto, approvato con regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955;
Visto il regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni, concernente la tabella, delle lavorazioni discontinue o di semplice attesa o custodia alle quali e' inapplicabile il suddetto decreto n. 692;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Alla tabella indicante le occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, approvata con regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, e' aggiunta la seguente voce n. 45: "Operai addetti presso gli aeroporti, alle pompe per, il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti e lubrificanti agli aerei da trasporto, eccettuato i singoli casi nei quali l'Ispettorato del lavoro accerti l'inesistenza del carattere della discontinuita'".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1