I limiti d'importo indicati nel Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, e successive modificazioni, sono modificati come segue:
a) il limite di L. 10.000 previsto dall'art. 10, nel testo modificato dall'art. 3 del regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1292, e gia' elevato a L. 100.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, e' ulteriormente elevato a L. 600.000;
b) il limite di L. 100.000 previsto dall'art. 22, gia' elevato a L. 200.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, e' ulteriormente elevato a L. 6.000.000;
c) il limite di L. 100 previsto dall'art. 116, gia' elevato a L. 1000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, e' ulteriormente elevato a L. 6000;
d) i limiti di L. 2000 previsti dalle lettere a), b) e c) dell'art. 121, gia' elevati a L. 30.000 per le lettere a) e b) e a L. 40.000 per la lettera c) dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, numero 1648, sono ulteriormente elevati a L. 120.000;
e) i limiti di L. 1000 previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 127, nel testo modificato dall'art. 9 del regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1292, e gia' elevati a L. 10.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, sono ulteriormente elevati a L. 60.000;
f) il limite di L. 2000 previsto dall'art. 140, gia' elevato a L. 50.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, e' ulteriormente elevato a L. 120.000;
g) i limiti di L. 500, L. 1000 e L. 5000, previsti dall'art. 159, gia' elevati a L. 10.000, L. 20.000 e lire 50.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, sono ulteriormente elevati, rispettivamente, a L. 30.000, L. 60.000 e L. 300.000;
h) il limite di L. 500 previsto dall'art. 161, gia' elevato a L. 10.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, e' ulteriormente elevato a L. 30.000;
i) il limite di L. 500 previsto dagli articoli 175 e 178, gia' elevato a L. 5000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, e' ulteriormente elevato a L. 30.000;
l) il limite di L. 2000 previsto dall'art. 181, gia' elevato a L. 10.000 dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, e' ulteriormente elevato a L. 120.000.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'art. 9 del citato Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro), gia' modificato con il regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1292, con il decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 1227, e con il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. - Salvo quanto e' stabilito dall'art. 127 per gli assegni all'ordine, il beneficiario, l'ultimo giratario, rappresentante o delegato, per ottenere il pagamento di qualsiasi titolo deve essere personalmente conosciuto dall'ufficiale pagatore, altrimenti deve provare la propria identita' personale:
a) per somme superiori a L. 600.000:
1) mediante l'attestazione di due persone note all'ufficiale pagatore;
2) ovvero mediante autenticazione della firma di quietanza da parte di un notaio, od anche, se l'avente diritto e' un pubblico ufficiale, mediante la legalizzazione della sua firma da parte dell'autorita' locale competente;
b) per somme superiori a L. 60.000 fino a lire 600.000, in mancanza di uno dei modi di cui alla lettera a):
1) mediante l'esibizione di uno dei seguenti documenti: tessera di libera circolazione sulle ferrovie, rilasciata ai propri membri dal Senato o dalla Camera dei deputati; libretto personale ferroviario od altro documento di riconoscimento congenere ed avente le stesse caratteristiche, rilasciato agli impiegati civili e militari dello Stato; libretto per licenza di porto di armi; tessera postale di riconoscimento; passaporto; certificato d'iscrizione dei pensionati statali o libretto di pensione rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, purche' muniti di fotografia legalizzata dall'autorita' comunale; patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;
2) ovvero mediante l'attestazione di due persone munite di tessera di libera circolazione rilasciata dal Senato o dalla Camera dei deputati, o di libretto ferroviario od altro documento congenere, o di libretto per licenza di porto d'armi, di cui al precedente n. 1.
In parziale deroga alle disposizioni della presente lettera b), la tessera postale di riconoscimento e' ammessa altresi' a provare l'identita' personale quando si tratti di pagamenti, fino a L. 1.500.000, di crediti rappresentati da libretti postali di risparmio o da buoni postali fruttiferi o da assegni localizzati di conto corrente postale emessi dal correntista a proprio favore;
c) per somme non superiori a L. 60.000, in mancanza di uno dei modi di cui alle lettere a) e b):
1) mediante l'esibizione di tessere o di altri documenti rilasciati da enti pubblici, purche' provvisti della fotografia e della firma del titolare, della firma del rappresentante dell'ente e di un bollo dell'ente medesimo, applicato in modo da rendere insostituibile la fotografia. Tali tessere e documenti sono specificatamente indicati nelle istruzioni;
2) ovvero mediante l'attestazione di una persona nota all'ufficiale pagatore o munita di uno dei documenti di cui al n. 2) della precedente lettera b).
E' in facolta' dell'Amministrazione centrale di ammettere altri documenti di riconoscimento e di stabilirne le caratteristiche nelle istruzioni".
Art. 3
#Comma 1
L'art. 21 del citato Regolamento generale dei servizi postali (Parte seconda - Servizi a danaro), gia' modificato con decreto legislativo 20 marzo 1947, n. 427, e con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1948, n. 1648, e' sostituito dal seguente:
"Art. 21. - Per le somme non eccedenti L. 60.000 puo' essere omessa, nelle successioni testate, la presentazione della copia o dell'estratto autentico del testamento; e per le somme non eccedenti L. 30.000, in luogo dell'attestazione giudiziaria o notarile, di cui al precedente articolo, puo' essere prescritto un atto di notorieta' ricevuto dal giudice conciliatore o dal sindaco.
Per le somme non eccedenti L. 12.000 non occorre altro documento che una semplice dichiarazione del sindaco, da cui risulti l'avvenuta morte dell'avente diritto e quali siano gli eredi legittimi o testamentari".
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto avra' effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.