DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Norme per l'attuazione dell'assegnazione al Ministero dell'industria e dei commercio di parte dei personale dell'Ispettorato dei lavoro.

Numero 1265 Anno 1953 GU 03.07.1954 Codice 053U1265

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1953-05-12;1265

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto dai ruoli organici del personale di gruppo A, B e C, dell'Ispettorato del lavoro di cui alla tabella B annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sono detratti, a norma dell'art. 4 del menzionato decreto, i posti indicati nella tabella I annessa al presente decreto vistata dai Ministri per il tesoro, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale. Detti posti a norma dello stesso art. 4 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sono attribuiti al Ministero dell'industria e del commercio per la esplicazione delle funzioni rimaste al detto Ministero ai sensi dell'art. 6 del decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474.


Art. 2

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Comma 1

I ruoli organici dell'ispettorato del lavoro di cui alla tabella B annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, restano fissati come nella unita tabella 11 vistata dai Ministri per il tesoro, per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale.


Art. 3

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Comma 1

Il ruolo degli ispettori del collocamento, di cui alle tabelle I e II annesse al regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, resta in vigore quale ruolo a se' stante e distinto da quelli risultati dalla tabella II allegata al presente decreto.
Rimangono assegnati all'ispettorato del lavoro gli ex dirigenti unici dei cessati uffici provinciali di collocamento, assunti in servizio nell'Ispettorato stesso col contratto di impiego a tempo indeterminato, a norma del citato regio decreto 8 ottobre 1940, n. 1842, fermo restando la posizione giuridica del detto personale nonche' l'obbligo del mantenimento dei posti vacanti di cui agli articoli 3, comma quarto, e 5, comma terzo, del decreto predetto.
Resta altresi' assegnato integralmente all'Ispettorato del lavoro a norma dell'art. 9 del decreto luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 830, il personale non di ruolo in servizio sia dall'entrata in vigore del decreto predetto.
Nulla e' innovato per quanto concerne la posizione giuridica di tale personale, che resta regolata dalle norme vigenti.


Art. 4

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Comma 1

L'assegnazione al Ministero dell'industria e del commercio del personale in atto appartenente ai ruoli di gruppo A, B e C dell'Ispettorato del lavoro, e' fatta con decreto dei Ministri per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale, sentita una Commissione presieduta dal Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale e composta di quattro funzionari di grado non inferiore al 6° designati due dal Ministro per l'industria e il commercio e due dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Il collocamento in ciascun grado del personale assegnato ai posti di cui alla tabella 1, e' fatto secondo l'ordine e l'anzianita' acquisita all'entrata in vigore del presente decreto.


Art. 5

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Comma 1

Sino a quando non sara' provveduto alla ripartizione dei fondi inseriti in bilancio per il trattamento economico del personale di cui alla tabella B annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, nonche' alla determinazione della destinazione dei contributi previsti dagli articoli 16, secondo comma, e seguenti del decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, la spesa per il trattamento economico del personale assegnato a norma del presente decreto al Ministero dell'industria e del commercio continuera' a gravare sul bilancio del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.