((L'Istituto nazionale per le conserve alimentari, istituito con regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, esercita i seguenti compiti:
a) vigilanza presso gli stabilimenti di produzione e/o di confezionamento sull'applicazione delle norme che disciplinano la produzione delle conserve alimentari e di quelle che ne fissano i requisiti qualitativi nonche' di quelle concernenti la qualita' delle materie prime e/o dei semilavorati impiegati;
b) accertamento merceologico delle conserve alimentari e loro classificazione secondo standards qualitativi stabiliti dalle norme nazionali e comunitarie vigenti;
c) controllo qualitativo sulle conserve alimentari destinate all'esportazione ove prescritto ovvero richiesto dalle aziende interessate;
d) adempimento degli incarichi affidati dalle amministrazioni pubbliche in materia di conserve alimentari;
e) raccolta ed elaborazione annuale dei dati statistici concernenti la produzione, il commercio, l'esportazione e l'importazione delle conserve alimentari;
f) studio ed elaborazione di proposte atte allo sviluppo dell'industria delle conserve alimentari e del relativo commercio in collaborazione con le amministrazioni pubbliche interessate.)).
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
((
Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.
La nomina dei componenti di cui al comma 1, lettere f), g) e h) e' fatta su designazione delle associazioni dei produttori a carattere nazionale, tra titolari di imprese produttrici individuali, presidenti, amministratori delegati o consiglieri di amministrazione di societa' di capitali o soci delle altre imprese o direttori di stabilimenti di produzione.
))
Art. 3
#Comma 1
Il presidente dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari ha la rappresentanza legale dell'Ente. Egli e' nominato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio fra membri del Consiglio di amministrazione su una terna di nomi designati dal Consiglio stesso.
Presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo. ((Rimane in carica per la durata del consiglio di amministrazione e, in ogni caso, fino alla nomina del successore)) e alla scadenza puo' essere riconfermato.
Art. 4
#Comma 1
((Il consiglio di amministrazione elegge nel proprio seno il vice presidente per la durata del triennio. Questi svolge compiti delegatigli dal presidente e sostituisce quest'ultimo in caso di assenza o di impedimento.))
Art. 5
#Comma 1
Al Consiglio di amministrazione spetta:
1) di determinare l'indirizzo dell'attivita' dell'Istituto nei limiti dei compiti affidati allo stesso;
2) di deliberare gli atti di straordinaria amministrazione;
3) di determinare annualmente l'ammontare complessivo dei contributi dovuti dalle imprese industriali entro i limiti massimi stabiliti dalla legge;
4) di deliberare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
5) di provvedere agli atti riguardanti lo stato giuridico ed economico del personale.
((6) deliberare l'assunzione, l'esonero, la sospensione o la decadenza del direttore generale.))
Le deliberazioni di cui ai numeri 3 e 4 debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio, e le deliberazioni di cui al n. 5 alla approvazione dello stesso Ministero e di quello del tesoro.
Art. 6
#Comma 1
((
))
Art. 7
#Comma 1
Al Comitato esecutivo spetta:
1) di predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
2) di compilare annualmente il ruolo principale dei contributi dovuti dalle imprese industriali e gli eventuali ruoli suppletivi;
3) di adottare i provvedimenti di urgenza, in materia di competenza del Consiglio di amministrazione, salvo ratifica del medesimo;
4) di svolgere tutti i compiti non attribuiti esclusivamente al Consiglio di amministrazione.
Art. 8
#Comma 1
Il collegio dei revisori e' nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed e' composto da tre membri, di cui due funzionari rappresentanti rispettivamente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero del tesoro, ed il terzo designato dalle associazioni nazionali dei produttori di conserve alimentari.
(( 2. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati)).
Il collegio dei revisori effettua il riscontro amministrativo-contabile della gestione finanziaria; redige apposite relazioni sul bilancio di previsione, sulle relative variazioni e sul conto consuntivo; effettua verifiche di cassa almeno ogni trimestre e puo' assistere alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.
Art. 9
#Comma 1
Sono abrogati gli articoli 4, 5, comma primo, 6, 7, comma primo, 8, 11, comma primo, e art. 17 del regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126.