Sono ricostituiti i comuni di Sant'Eusanio Forconese e Villa Sant'Angelo, in provincia dell'Aquila, con le circoscrizioni territoriali preesistenti alla data della relativa soppressione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Prefetto dell'Aquila, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra il comune di San Demetrio ne' Vestini e i ricostituiti comuni di Sant'Eusanio Forconese e Villa Sant'Angelo, nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di San Demetrio ne' Vestini.
E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nell'art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.
Al personale in servizio presso il comune di San Demetrio ne' Vestini, che sara' inquadrato nei nuovi organici dei comuni di Sant'Eusanio Forconese e di Villa Sant'Angelo, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.