E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo il 24 novembre 1953, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Palermo.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento di urologia in aggiunta a quelli indicati, per la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Palermo, nella tabella D annessa al predetto testo unico, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno, per qualsiasi motivo, i contributi la essa previsti, il posto di cui al precedente articolo restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo, per l'Ente sovventore, di corrispondergli il trattamento di cessazione che possa eventualmente spettargli.