IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 21 gennaio 1954, tra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, ed il sig. Raffo Agostino Mario fu Francesco, titolare della ditta omonima, con sede in Fabbrica Curone per la concessione a quest'ultimo, dell'impianto e dell'esercizio della funicolare aerea monofune a seggiolini monoposto con attacchi fissi in servizio pubblico per trasporto di persone, dalla frazione Caldirola, del comune di Fabbrica Curone (Alessandria) ad un pianoro del Monte Gropa'.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1