IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1110;
Visto il regio decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1632, convertito nella legge 17 aprile 1931, n. 526;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;
Udito il parere della Commissione per le funicolari aeree e terrestri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti;
Decreta:
E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato stipulato il 19 febbraio 1954, tra il delegato del Ministro per i trasporti, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante della Societa' a. r.
l. "Incremento Turistico Aremogna-Roccaraso" (S.I.T.A.R.), con sede in Roccaraso (L'Aquila) per la concessione, a quest'ultima, dell'impianto e dell'esercizio della funicolare aerea monofune a seggiolini monoposto con attacchi fissi, in servizio pubblico per trasporto di persone, dalla localita' Vallone San Rocco alla quota 1700, in comune di Roccaraso.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1