DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1062/1952 - Modificazione dell'art. 4, primo comma, dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona.

Modificazione dell'art. 4, primo comma, dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona.

Numero 1062 Anno 1952 GU 16.08.1952 Codice 052U1062

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646 e la legge 29 luglio 1949, n. 474;
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonche' i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;
Visto il regio decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2443 e la legge 6 marzo 1950, n. 108;
Vista la deliberazione dell'assemblea dei partecipanti dell'istituto di credito fondiario delle Venezie, adottata in data 5 marzo 1952;
Visto lo statuto dell'Istituto medesimo, approvato con proprio decreto in data 28 luglio 1950, n. 716 e modificato con proprio decreto in data 24 settembre 1951, n. 1247;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro;

Decreta:

Il primo comma dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, ente morale con sede in Verona, e' modificato come appresso:
"I fondi di garanzia dell'Istituto ascendono, complessivamente, a lire un miliardo e sono assegnati: per L. 500.000.000, alla Sezione ordinaria; per L. 100.000.000 alla Sezione di credito agrario di miglioramento e per L. 400.000.000 alla Sezione autonoma".