Le misure degli stipendi per il personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, sono stabilite dalle tabelle A e B allegate al presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'indennita' di carovita - escluse le quote complementari - di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 383, il premio giornaliero di presenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, conglobati negli stipendi di cui al precedente articolo, sono soppressi.
Art. 3
#Comma 1
Al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive aggiunte e modificazioni.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio