La paga lorda giornaliera del personale di commutazione telefonica addetto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, disciplinato dal regio decreto 26 giugno 1928, n. 1838, e' stabilito come appresso:
iniziale.................... L. 1.200
al 1° aumento............... L. 1.320
al 2° aumento............... L. 1.440
al 3° aumento............... L. 1.560
al 4° aumento............... L. 1.680
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per il personale indicato nel precedente articolo, l'indennita' di carovita - escluse le quote complementari - di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, l'assegno integrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 391, e il premio giornaliero di presenza di cui all'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni, conglobati nella paga giornaliera di cui al precedente articolo, sono soppressi.
Art. 3
#Comma 1
Al personale di cui al precedente art. 1 sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 10 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, e successive aggiunte e modificazioni.
Art. 4
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio